Approvate le norme di attuazione del "Piano Casa"
Il Comune di Filago ha approvato con Deliberazione del Consiglio n. 48 del 14/10/2009, le norme di attuazione delle azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia, Legge Regionale n. 13 del 16 luglio 2009, che punta alla ripresa economica del settore edilizio coniugata con il miglioramento qualitativo del patrimonio esistente.
La legge Regionale 13/2009 interviene sulla base dell'Intesa firmata con il Governo il 1° aprile scorso, originariamente prevista dal cosiddetto "Piano Casa" e la integra con alcune disposizioni opportunamente collegate allo specifico contesto lombardo.
Al fine di favorire una migliore comprensione delle norme di attuazione approvate con la deliberazione del C.C. n 48 del 14.10.2009, si pubblica un quadro esplicativo degli interventi ammissibili in applicazione della Legge Regionale 13/2009, pertanto gli interventi attuabili e non attuabili sono i seguenti:
Art. 2 (utilizzo del patrimonio edilizio esistente):
comma 1
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Sono attuabili tutti gli interventi
comma 2
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Non sono attuabili gli interventi previsti dal comma 2 nelle aree comprese all'interno del perimetro del PLIS e nelle zone "E agricole" così come azionate dal PRG vigente
Art. 3 (facoltà di ampliamento e sostituzione degli edifici esistenti):
comma 1, lettere a) e b)
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sono attuabili tutti gli interventi previsti dal comma 1 e 2 a condizione che gli eventuali sopralzi degli edifici esistenti non superino l'altezza massima di zona di oltre 1,00 mt. (qualora gli edifici oggetto di intervento avessero un'altezza inferiore a quella di zona il sopralzo potrà avvenire anche superando l'altezza di zona fino a mt 1,00);
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non sono attuabili gli interventi che prevedano il superamento dell'altezza di zona di oltre 1,00 mt.
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non sono attuabili gli interventi di cui alla lettera a) nel caso di ville a schiera composte da 3 o più unità.
comma 3, 1° periodo
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sono attuabili gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in tutto residenziali esistenti all'esterno dei Centri Storici e dei nuclei urbani di antica formazione, con incremento della volumetria fino al 30% dell'esistente, a condizione che gli eventuali sopralzi non superino l'altezza di zona per più di 1,00 mt.;
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tali interventi non sono attuabili:
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qualora sia previsto il superamento dell'altezza di zona per oltre 1,00 mt.
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comma 3, 2° periodo
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sono attuabili all'esterno dei Centri Storici, e dei nuclei urbani di antica formazione, gli interventi sugli edifici parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale.
comma 4
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sono attuabili gli interventi all'interno dei Centri Storici e dei nuclei urbani di antica formazione solo se riguardino singoli edifici aventi destinazione esclusivamente residenziale, per i quali la vigente strumentazione urbanistica comunale prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione, e a condizione che la ricostruzione non preveda un incremento dell'altezza dell'edificio esistente superiore ad 1,00 mt;
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non sono attuabili, anche se si tratti di edifici che la vigente strumentazione urbanistica consente di demolire gli interventi che prevedano la ricostruzione di tali edifici con il superamento dell'altezza dell'edificio esistente di oltre 1,00 mt.
comma 5
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non è prevista la possibilità di effettuare gli interventi di sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti anche se in aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, salvo che ciò sia già consentito dal PGT.
