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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

PDF Stampa E-mail Mercoledì 13 Ottobre 2010 20:11

Il 31 luglio 2010 è entrato in vigore il D.L. 31/03/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, che all'art. 49, comma 4 bis, sostituisce l'art. 19 della Legge 241/1990.

La prima novità significativa è che viene eliminata la dicitura "dichiarazione di inizio attività" (DIA) per sostituirla con la nuova dicitura "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA).

Altra novità è che l'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della "segnalazione" riducendo del tutto i tempi di attesa. Viene inoltre ampliato il sistema delle autocertificazioni in modo significativo.

Anche la disciplina della DIA edilizia "pare" coinvolta dal nuovo principio contenuto nel nuovo art. 19 della L. 241/1990.

 

Molti sono i dubbi interpretativi, apparsi anche sulla stampa nazionale, e molte le questioni che vanno attentamente studiate per dare corretta e adeguata applicazione alla nuova legge che richiede una  diversa istruttoria all'interno delle Amministrazioni coinvolte, a partire dagli Uffici dell'edilizia privata.

 

Nasce la necessità di attivare confronti con gli ordini e collegi professionali, nonché con gli enti abilitati a rilasciare assensi e pareri che incidono sui procedimenti edilizi, per rendere operativa una modalità nuova di accettare i progetti, in linea con il dettato normativo della nuova legge.

 

In assenza di inevitabili disposizioni da parte della Regione, questo Ufficio, tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Semplificazione Normativa- ufficio legislativo, su richiesta dell'assessorato al Territorio e Urbanistica  e fino a nuove indicazioni del Ministero e della Regione Lombardia, la SCIA può essere presentata solo per le fattispecie  per le quali era prevista la Dia ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 22 comma 3 ed in particolare:

a) varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

b) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del dpr 380/2001;

c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

 

Pertanto non sono procedibili tramite SCIA  i seguenti interventi (art. 6 e art. 10 D.P.R. 380/2001):

-  Gli interventi che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e pertanto sono subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.

 

Gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

 

Si rammenta che sono esclusi dalla disciplina della SCIA i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria.

 

La SCIA, dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;

 

Tali attestazioni, devono contenere anche la sottoscrizione dal parte di un professionista, di una dichiarazione che attesti la piena e completa conformità del progetto edilizio alle disposizioni di legge, alla disciplina del P.R.G./PG.T. e a tutti i regolamenti statali regionali e comunali vigenti.

 

La ricevuta che attesta la presentazione della SCIA al protocollo generale, accerta la sola ricezione della pratica, la cui conformità verrà accertata solo a seguito di istruttoria tecnica di competenza comunale.

 

La responsabilità di scelta di presentazione della SCIA, in attuazione dell'art. 19 della legge 241/1990 così come sostituito dalla Legge 122/2010, in ambito di edilizia, ad oggi, rimane a completo carico di chi sottoscrive la segnalazione e del professionista abilitato che assevera i requisiti dell'intervento.

 

Si rammenta che, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni;

 

Si chiede cortesemente ai presidenti degli ordini/collegi professionali e ai professionisti tutti, la massima collaborazione per una completa diffusione delle nuove disposizioni .